AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI PROFESSIONALI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’IPAB.
Data:
1 Dicembre 2025
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione Commissariale n. 188 del 21 Novembre 2025 con cui sono state approvate le Linee Guida per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio;
In esecuzione alla propria deliberazione Commissariale n. 190 del 27 Novembre 2025;
I N F O R M A
gli avvocati del libero Foro, che abbiano interesse a presentare domanda di iscrizione nell’elenco indicato in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate, che l’IPAB intende istituire apposito Albo di professionisti e di Studi Associati Professionali per l’affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’IPAB, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi.
L’Albo di Professionisti e di Studi Associati Professionali è unico ed è suddiviso per sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d’Appello – Cassazione Penale.
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO.
Sezione F – EVENTUALI ALTRE SEZIONI In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.
REQUISITI
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i Professionisti e gli Studi Professionali in possesso dei seguenti requisiti:
[_] Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
[_] Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
[_] Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 100 del D. Lgs n. 36/2023;
[_] Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
[_] Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
[_] Comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, attraverso delega alla difesa di almeno tre cause negli ultimi tre anni, da specificarsi mediante numero di ruolo e oggetto nel curriculum vitae – professionale (requisito non richiesto per i giovani professionisti ai quali viene riservata la possibilità di incarico per le cause di minor valore);
[_] Non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro l’IPAB negli ultimi due anni.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, con l’indicazione delle sessioni dell’elenco a cui si chiede iscrizione in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum. Nella richiesta si dovrà altresì precisare l’abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
- a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
- l’iscrizione all’Albo Professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data,
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e partita IVA;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’IPAB nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l’Amministrazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 21 del D. Lgs. n.39/2013 e dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n.165/2001;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
- b) curriculum vitae e professionale con l’indicazione dell’esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
- c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme dell’IPAB per l’affidamento di incarichi legali e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di Comportamento dell’IPAB (pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente al seguente link https://www.ipabrendaferrari.it/?amm-trasparente=codice-di-comportamento-adottato-con-delibera-del-cda-n-149-del-27-12-2013) del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) e del PIAO sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, vigente (link https://www.ipabrendaferrari.it/?amm-trasparente=piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2025-2027);
- d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’IPAB per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell’incarico e sull’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense; (nota: come evidenziato nel punto 3.1.6 delle linee guida ANAC n. 12, la valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto d’interesse in capo al professionista sarà effettuata al momento dell’affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione)
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Per gli studi associati i requisiti e il documento dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. L’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.
Le domande potranno essere presentate dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune di Partanna e del sito istituzionale dell’IPAB (www.ipabrendaferrari.it) e fino alle “ore 23.59 del 31 Dicembre 2025, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, da casella di Posta Elettronica Certificata di titolarità personale del concorrente o dello Studio associato professionle, inviando la documentazione sopra elencata in formato pdf al seguente indirizzo PEC: ipabrendaferrari@pec.it la comunicazione deve avere come oggetto: Domanda per iscrizione ad albo per affidamento incarichi legali”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 si informa che:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a seguito dell’istanza presentata;
- il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’espletamento delle procedure di affidamento e saranno conservati presso l’Ufficio di Segreteria dell’IPAB;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nel rispetto dei principi dettati dalla legge;
- il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. L’Ufficio di Segreteria, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall’Albo, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.
L’IPAB si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’Albo non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.
La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con il Regolamento determinano decadenza dall’incarico o la conseguente risoluzione di eventuali incarichi nonché l’esclusione dall’Albo.
I professionisti per i quali è stata accolta la domanda e disposta l’iscrizione nell’Albo ne avranno formale conoscenza mediante la pubblicazione dell’Albo medesimo nel sito dell’IPAB. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti.
L’iscrizione nell’Albo dell’IPAB ovvero il diniego è disposta dall’Ufficio di Segreteria.
L’Albo approvato con deliberazione è soggetto a revisione ed aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 28 Febbraio di ciascun anno.
L’Albo così formato, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria rimarrà aperto a quanti vorranno proporre successive istanze di iscrizione, oltre i termini sopra riportati, e sarà aggiornato sulla base delle nuove domande pervenute nel corso dell’anno fino al 31 dicembre.
L’eventuale presenza di condizioni ostative all’iscrizione o l’eventuale diniego viene comunicato formalmente.
I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curriculum e della documentazione annessa.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’inserimento nell’Albo non comporta assunzione, da parte dell’IPAB, dell’obbligo di conferire incarichi, ma costituisce semplice manifestazione della disponibilità degli iscritti a ad assumere incarichi legali nell’interesse dell’Ente alle condizioni previste nel presente avviso e nelle linee guida.
L’Amministrazione, nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti all’Albo, per ciascun incarico da affidare, procederà a richiedere ai professionisti dettagliato preventivo. All’atto del conferimento dell’incarico, si provvederà alla stipula di apposito disciplinare, applicandosi le condizioni di cui alle Linee Guida, approvate dall’IPAB.
COMPENSO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I compensi per l’attività prestata verranno determinati sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 – aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, e in materia di equo compenso (e comunque con riferimento alle tariffe vigenti al momento di conferimento incarico), con la massima diminuzione e con un tetto massimo da stabilirsi sulla base del preventivo di spesa che sarà redatto dal professionista. Il corrispettivo così definito potrà essere rivisto solo in casi eccezionali e motivati.
Il professionista sarà tenuto a relazionare e tenere informato costantemente l’IPAB circa l’attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, circa la miglior condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi. Sarà inoltre tenuto a redigere, senza alcun compenso aggiuntivo, eventuali transazioni relazionabili all’incarico conferito.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Viene disposta la cancellazione dall’Albo dei professionisti o degli studi associati che:
- a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all’incarico ricevuto.
In tali casi l’intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente comunicata all’interessato (ai sensi dell’art. 8 della L. n.241/1990), che potrà far pervenire all’Ente le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso si ritenga di non accogliere le osservazioni, l’IPAB provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all’interessato. La cancellazione dall’elenco potrà avvenire, altresì ad istanza del professionista, anche immotivata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Segretario Amministrativo dell’IPAB Dott. Filippo Barbera.
DISPOSIZIONI FINALI
L’IPAB si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare le condizioni di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso, ovvero di affidare incarichi anche in deroga all’iscrizione all’elenco, come previsto nelle linee Guida, nei casi di necessità.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria telefono: 092449142.
Al fine di dare adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito Internet istituzionale dell’IPAB ed all’Albo Pretorio del Comune di Partanna (TP).
Partanna, lì 1 Dicembre 2025
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Filippo Barbera Dott.ssa Eufemia Papalia Forgioni
Allegati:
Ultimo aggiornamento
2 Dicembre 2025, 14:53
Casa dei fanciulli Renda Ferrari